1) CONDIZIONI PAGAMENTI E REVOCHE. – Le clausole o dichiarazioni sia verbali che scritte, fatte da terzi e non contenute nella commissione, sono nulle, inopponibili, e senza effetto: come pure è nulla qualunque pretesa (e diversa) pattuizione non confermata per scritto. Il protesto di un effetto cambiario darà anche facoltà di risolvere immediatamente il contratto ex lege e pretendere il risarcimento dei danni, nonché il pagamento degli interessi che andranno a maturare per il mancato pagamento.

Sono permessi solo i pagamenti fatti direttamente alla Fantini Srl: ogni pagamento fatto a terzi non sarà ritenuto valido. Agli effetti dei pagamenti per “data fattura e consegna” si intende quella in cui la merce è messa a disposizione del compratore.

2) REVOCHE – Fermi i diritti derivanti al venditore dall'art. 1453 C.C. qualora il compratore revocasse il presente ordine, anche entro 24 ore dalla sua firma, oppure si rifiutasse di ricevere quanto vendutogli, sarà anche in facoltà della venditrice di trattenere la somma eventualmente anticipata, nonché di esigere ex lege a titolo di indennità e penale una somma pari al 40% del prezzo convenuto per la compravendita.

3) CONSEGNA – La Fantini Srl non assume nessuna responsabilità in caso di ritardo di consegna, i cui termini, non essenziali, vengono indicati al compratore a puro titolo informativo e senza alcun impegno da parte della venditrice. – Questa, altresì non risponde dei danni conseguenti a ritardi determinati da sospensione di trasporti mancati o ritardate forniture, limitazioni di contingentamenti di materie prime ecc. considerandosi tali eventi come di forza maggiore.

4) PREZZI – Il prezzo s'intende al netto di sconto: a carico dell'acquirente sono I.V.A., imballo, trasporto e spese di montaggio.

Nel caso di pagamento rateale sono a carico dell'acquirente gli interessi in ragione dell' 1% per mese, nonché gli ulteriori ed eventuali costi e spese accessorie.

Verificandosi, nel corso della fornitura, variazioni negli elementi sostituivi del prezzo (costo della mano d'opera ed oneri annessi, costi materie prime, ecc.), i prezzi di vendita pattuiti potranno essere adeguati dalla venditrice tenendo presente che gli elementi costituenti il prezzo sono rappresentati nelle seguenti percentuali: mano d'opera 60%, materiali 30%, quota fissa 10%.

5) SPEDIZIONE e TRASPORTI– Tutti i rischi, guasti, rotture, manomissioni ed eventuali sfasamenti ecc. sono a carico del compratore anche se convenuto consegna franco destino. In difetto di indicazione del mezzo di trasporto, da parte del compratore, la Fantini srl è autorizzata ad eseguirlo nel modo che riterrà più conveniente, fermi restando i rischi a carico del compratore. – Le spese relative sono sempre a carico del compratore. – Nel caso di vendita franco destino, il compratore sarà tenuto a pagare il prezzo del trasporto direttamente al vettore all'atto dello scarico deducendone poi l'importo dalla fattura al saldo finale.

6) DISIMBALLO e MONTAGGIO. – Il disimballo, montaggio e controllo dovranno essere eseguiti solamente dai tecnici incaricati dalla Fantini Srl. Qualora il luogo di destinazione non consenta l'arrivo con i normali mezzi di comunicazione, il cliente potrà – a proprie spese, sempre previa autorizzazione scritta della Fantini Srl - servirsi di meccanici del luogo i quali dovranno seguire le particolari istruzioni riportate nel fascicolo in corredo.

7) RECLAMI. – Gli eventuali reclami relativi a macchine acquistate, dovranno essere inoltrati con lettera raccomandata A/R alla Fantini Srl, sotto pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Il compratore non potrà restituire alla venditrice quanto speditogli senza avere ottenuto dalla stessa debita autorizzazione scritta.

8) CORREDO. – Ogni macchina viene corredata di speciale fascicolo oltre che degli eventuali accessori d'uso.

9) GARANZIA. – Solo al compratore in regola con i pagamenti viene concessa una garanzia delle macchine di 12 mesi, a partire dalla data di spedizione.

La garanzia consiste nel cambio gratuito dei pezzi che risultassero difettosi per deficienza di materiale o di fabbricazione; - restano esclusi dalla garanzia le parti supplementari delle macchine come vetri, parti elettriche, elettroniche ecc. – La venditrice provvederà, nel periodo di garanzia, alla riparazione gratuita della macchina, con l'addebito del pronto intervento.

Il compratore non potrà pretendere alcunché per il risarcimento dei danni per l’eventuale periodo di inoperosità della macchina o per qualsiasi danno derivato del presente contratto rinunciandovi sin d’ora.

La garanzia non è concessa nel caso di cattivo uso, di non adeguata manutenzione o di carichi eccedenti la portata.

10) BOLLATURA. – In caso di vendita di bilance, queste sono spedite dalla fabbrica regolarmente munite dal bollo di Prima Verificazione. Tutti i bolli successivi: bollo periodico, biennale e bollo di chiusura sono ad esclusivo carico dei compratori con le accessorie spese di trasferte dell'ispettore metrico e tassa di esercizio.

11) RISERVE PER LA PROPRIETÀ DELLE MACCHINE. – a) la vendita viene stipulata con patto esplicito della riserva di proprietà a favore della Fantini Srl ai sensi degli artt. 1523 e 1524 C.C.: a richiesta della venditrice il compratore dovrà prestarsi alle pratiche e formalità all'uopo necessarie, sotto pena – in difetto – di risoluzione del contratto col ristoro dei danni a carico di esso. Sino a quando il compratore non abbia provveduto all'intero pagamento del prezzo pattuito, la macchina venduta resta di assoluta ed esclusiva proprietà della venditrice, la quale, in caso di inadempimento da parte del compratore, avrà diritto di riprendere possesso e di trattenere la parte del prezzo già ricevuta, sia come penale, sia a titolo di noleggio, in dipendenza dell'eventuale deterioramento della cosa stessa, salvo il risarcimento del maggior danno. Rimane pure convenuta la clausola del “solve et repete” anche in caso di preteso inadempimento per pretesa non corrispondenza, vizio o difetti della cosa ricevuta, nessuna azione od eccezione giudiziaria potrà esercitare il compratore o committente nei confronti della venditrice, se prima non abbia eseguito il totale pagamento del prezzo ed accessori.

  • b) Sino a che il prezzo delle macchine acquistate non sia stato interamente pagato è vietato senza il consenso scritto della venditrice, e sotto pena di risoluzione del contratto o di perdita del beneficio del termine di cedere le macchine stesse a qualsiasi titolo o di rimuoverle dallo stabile dove vennero introdotte. Il compratore è tenuto inoltre ad assicurare le macchine stesse contro l'incendio e contro ogni altro caso fortuito, subito dopo il ricevimento, nonché a denunziarne la proprietà alla ditta assicuratrice con contemporanea comunicazione degli estremi di polizza alla venditrice cui comunicherà pure con lettera raccomandata A/R eventuali sequestri o pignoramenti delle macchine stesse applicandosi in difetto le sanzioni sopra comminate.

Il contratto di assicurazione deve avere valore ed efficacia fintanto non sarà corrisposto alla Fantini Srl tutto l’importo dovuto a titolo di compravendita.

In caso di pagamento rateizzato, il mancato pagamento - oppure anche il solo ritardo nel pagamento - di una sola rata, risolverà automaticamente ex lege il contratto de quo, senza necessità di pronuncia di un Giudice, così permettendo alla Fantini Srl di riottenere immediatamente tutto quanto oggetto della presente compravendita.

Le rate riscosse, fatta deduzione del compenso per l’uso dei beni, gli strumenti e le apparecchiature, tutti indicati in calce al presente contratto, resteranno acquisite alla venditrice Fantini Srl a titolo di indennità per il danno subito (interessi rateazione, svalutazione dei beni, lucro cessante ed eventuali altre spese inerenti la fornitura), salva l’eventuale eccedenza.

Qualora il compratore asportasse o facesse asportare le macchine vendute in altri locali, diversi da quelli concordati per la consegna, o ne trascurasse l'assicurazione o subisse pignoramenti o sequestri, tali casi oltre a dar luogo all'immediata risoluzione del contratto faranno incorrere il compratore in una penale pari alla somma fatturata, con addebito – a proprio carico – anche delle opportune azioni sia in sede civile che penale.

Nel qual caso i locali in cui esercita il compratore siano oggetto di un contratto di locazione, il compratore si obbliga infine di avvertire il proprio locatore del riservato dominio prima dell'introduzione della macchina (strumenti acquistati) nei locali de quibus fornendone prova scritta alla venditrice pena le sanzioni previste per il caso di mancato pagamento.

Con la sottoscrizione della seguente condizione (art. 11) il compratore, oltre a quanto sopra dettagliatamente concordato e definito con il venditore, esplicitamente autorizza – a proprie spese – la Fantini Srl di procedere alla trascrizione del presente contratto ex art. 1524 c.c. presso i registri preposti dall’autorità competente.

12) FORO COMPETENTE. – Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente dal contratto de quo o collegantesi con il medesimo è esclusivamente competente il Foro di Bolzano. Il compratore, anche se “consumatore”, rinuncia espressamente a qualunque altra giurisdizione anche per il titolo di connessione o di azione in garanzia, né potrà promuovere o spiegare domande in riconvenzione se non avrà provato di avere prima pagato puntualmente, salvo ripetizione, ove le sue domande fossero riconosciute giuridicamente fondate in caso in cui fosse in regola con i pagamenti. I pagamenti con cambiali o l'emissione di tratte non mutano la competenza.

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